M.P.L. - MASSIMO SINISTRO PROBABILE (MAXIMUM PROBABLE LOSS - MPL)
Il concetto assicurativo dell' M.P.L. è di importanza rilevante nella riassicurazione a cui viene rapportata la partecipazione al rischio e tiene conto della separazione dei corpi di fabbricato e del grado di combustibilità della merce. Non costituisce limite di risarcimento.
M.U.R. - MASSIMA UNITA' DI RISCHIO (MAXIMUM FORSEEABLE LOSS)
Indipendentemente dal valore complessivo delle cose assicurate, questa stima serve per valutare quale massima esposizione di rischio rimane a carico dell'assicuratore in presenza di un singolo sinistro.
MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO
Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione serbatoi e sili non in cemento armato e muratura - mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti. E’ comunque escluso quanto rientra nella definizione di "apparecchiature elettroniche".
MALAGESTIO (MISMANAGEMENT - OF A THIRD PARTY CLAIM BY THE INSURER)
Gestire in maniera non avveduta e tecnicamente non corretta la lite col terzo (rifiutando una conveniente transazione, continuando una lite priva di sbocchi favorevoli, ecc.). Nell’assicurazione di R.C. se il massimale risulta insufficiente e l'assicurato riesce a provare la malagestio da parte della Compagnia, l'assicuratore risponde anche oltre il massimale di polizza.
MANCINISMO (LEFT-HENDEDNESS)
Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di Invalidità Permanente riconosciute sull'arto superiore destro vengono attribuite al sinistro e viceversa.
MARGINE DI SOLVIBILITA' (SOLVENCY MARGIN)
Le imprese devono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività esercitata. Il patrimonio netto deve essere almeno pari al più elevato tra due risultati di calcolo ottenuti in rapporto all'ammontare dei premi delle assicurazioni dirette o all'onere medio dei sinistri.
MASSIMALE (LIMIT)
La massima esposizione prevista in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Art. 1917 Codice Civile.
MERCEDI (COMPENSATIONS or PAY)
Le retribuzioni che, sotto qualunque forma, vengono corrisposte ai dipendenti.
MERCI (GOODS or STOCK)
Materie prime ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
MERCI SPECIALI (DANGEROUS GOODS):
D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio celluloide (grezza ed oggetti di) materie plastiche espanse o alveolari imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) espansite e sughero grezzo;
D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa cotone idrofilo ovatte cotoni sodi;
D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno 1 80% ovatte sintetiche piume o piumino
Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500kg di merci speciali di categoria D3.
MEZZI DI PROTEZIONE (PROTECTIONS)
Nel Ramo Furto le condizioni di polizza stabiliscono che le cose siano protette da minimi standard di mezzi di chiusura (Vedi Clausola 24A e Clausola 24B).
MINIRIFORMA
E’ così definito il D.L. 857/76 conv. L. 39/77 che prevede una serie di riforme e di modifiche alla legge 990/69 in relazione all’assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti.
MORA DEL DEBITORE E DEL CREDITORE
Si parla di mora del debitore per indicare il ritardo di questi nell'adempimento (pagamento) della sua obbligazione. Si parla di mora del creditore per indicare l'ipotesi, più rara, in cui il creditore rifiuta di ricevere quanto dovuto gli a titolo di adempimento dell'obbligazione da parte del debitore. Gli elementi necessari perché si verifichi la mora sono due: a) imputabilità del ritardo al debitore; b) costituzione in mora, cioè atto con il quale il creditore richiede al debitore l'adempimento della prestazione. Questo atto non è necessario e la mora si verifica di per sé stessa, per il solo fatto del ritardo, nei seguenti casi: 1) quando l'obbligazione derivi da fatto illecito (art. 2043 c. civ.); 2) se il debitore dichiara per iscritto di non volere adempiere l'obbligazione; 3) se l'obbligazione è a termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
MORTE (DEATH)
Dal punto di vista del diritto, la nascita comporta l'acquisto della capacità giuridica, mentre la morte ne produce l'estinzione. In alcuni casi può accadere che il giudizio sull’avvenuta morte non possa essere dato con certezza, ma soltanto con un grado più o meno elevato di probabilità. Oppure può darsi che una persona sia scomparsa da lunghissimo tempo dal luogo del suo ultimo domicilio o della residenza e che non se ne abbiano più notizie, così che si possa ritenere che essa non sia più in vita. In tutti questi casi si può chiedere che l'autorità giudiziaria dichiari che il soggetto in questione è da ritenersi morto. In altre parole, con terminologia tecnica, si può fare luogo alla dichiarazione di morte presunta.
MULTA (PENALTY)
Pagamento allo Stato di una somma, per pena pecuniaria, che non può essere né superiore a determinati importi. Quando la pena pecuniaria non è fissa, ma proporzionata al danno causato, come nei delitti previsti negli ant. 251 e 252 c. pen., e in vari reati finanziari, essa non ha un limite massimo.
MURO PIENO (FULL FIRE WALL)
E' un muro senza aperture elevato da terra al tetto, costruito in laterizi o conglomerati incombustibili di spessore non inferiore a cm. 13, oppure in pannelli di vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura, Sono ammesse le aperture per il passaggio di condutture elettriche e condotti per fluidi. Le altre aperture debbono essere costituite da serramenti interamente metallici e privi di luci